Marchi nel metaverso: i primi sviluppi sulla classificazione
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Tra il 2021 e il 2022 gli Uffici Brevetti e marchi dei vari Paesi hanno ricevuto un elevato numero di domande di marchio di imprese intenzionate a tutelare Nft (token non fungibile) e prodotti destinati all’uso nel metaverso e negli ambienti virtuali.
Si è posto quindi il problema della corretta definizione e classificazione di tali prodotti secondo la Classificazione di Nizza, ovvero il sistema adottato da buona parte dei Paesi per la ripartizione dei prodotti e servizi delle domande di marchio.
L'Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha recentemente reso noto il suo approccio alla classificazione di prodotti virtuali ed Nft. I prodotti virtuali vengono considerati come contenuti digitali, appartenenti quindi alla classe 9. Poiché, però, il termine “prodotti virtuali” manca di chiarezza e precisione, dovrà essere specificato, ad esempio, come “prodotti virtuali scaricabili, ovvero capi di abbigliamento virtuale”.
Anche il tipo di elemento digitale autenticato da Nft dovrà essere specificato e inserito nella classe 9. La dodicesima, e prossima, edizione della Classificazione di Nizza conterrà, nella classe 9, il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili”.
I servizi relativi a beni virtuali ed Nft saranno classificati in linea con i principi stabiliti per la classificazione dei servizi.
Nel Regno Unito sono invece state accettate definizioni come “Articoli virtuali da utilizzare in ambienti virtuali rappresentanti abbigliamento e calzature”, Software scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale”, “Oggetti da collezione digitali, token digitali, token non fungibili (Nft) e arte digitale”.
Tra le definizioni ammesse dall’Uspto (Ufficio Brevetti e marchi degli Stati Uniti) vi è “Prodotti virtuali scaricabili, ovvero programmi per computer contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali e borse da utilizzare in ambienti virtuali online e mondi virtuali online”.
Quanto alla Svizzera, è possibile usare definizioni come “Prodotti virtuali (file scaricabili) rappresentanti abbigliamento, calzature e borse per l'uso in ambienti virtuali” e “File digitali scaricabili, rappresentanti oggetti da collezione e/o arte digitale, autenticati da token non fungibili (Nft)”.
Tutti gli uffici sopra citati concordano per l’inserimento di tali prodotti nella classe 9. Un caso a sé è la Cina, che accetta solo definizioni di prodotti e servizi contenute in una lista redatta dall’ufficio marchi locale e dove occorre, quindi, attenersi a definizioni poco soddisfacenti quali “File multimediali scaricabili”.
Gli Nft che, se coniati in Cina sono accessibili solo localmente e non possono essere acquistati o venduti, ma solo trasferiti gratuitamente, sono definiti come "oggetti da collezione digitali". Infatti, per rimuovere qualsiasi associazione con le criptovalute, dichiarate illegali nel 2021, viene scoraggiato l’utilizzo della parola “token”.
Tra l’altro, la Cina ha sviluppato proprie tecnologie blockchain e diverse imprese tecnologiche cinesi hanno creato propri universi virtuali, che attirano milioni di utenti, e conseguentemente un buon numero di marchi.
Gli Nft, fornendo accesso a contenuti unici ed esclusivi, costituiscono un importante strumento per legare i consumatori ai marchi. Tutelare il marchio, anche negli ambienti virtuali, è quindi fondamentale.
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