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Diritto e Pratica: Industrial design e diritto d’autore

Scritto da FashionUnited

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Scritto da Fiorella Alvino e Alida Brancato

È alquanto indiscusso che dal settore della moda e del lusso molto spesso nascano prodotti paragonabili a delle vere e proprie opere d’arte.

Ed è altrettanto indiscusso che molto spesso tali prodotti non trovino o non hanno trovato il giusto riconoscimento e l’adeguata tutela nel mercato.

L’evoluzione normativa lo dimostra. In Italia, la tutela dell’industrial design ha visto una profonda modifica nel 2001 (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95) che ha attuato la direttiva comunitaria in materia (Direttiva 98/71/CE) introducendo una specifica previsione che annovera tra le opere meritevoli di tutela del diritto d’autore quelle “del disegno industriale che presentino di per sé un carattere creativo e valore artistico”. Fino al 2001 infatti, nessuna legge conteneva uno specifico riferimento alle creazioni di moda e in tale vuoto legislativo, al fine di trovare tutela nell’ipotesi di una creazione artistica, si faceva ricorso alternativamente alla legge sulle invenzioni industriali o alla normativa sui modelli ornamentali.

Sul nuovo connubio tra moda e diritto d’autore è interessante la pronuncia del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano - Sentenza n. 8628/2016) sui noti stivali doposci Moon Boot. I giudici milanesi hanno ritenuto che questi stivali siano da considerarsi come un’opera creativa, dotata di valore artistico e questo in ragione del loro impatto estetico, talmente considerevole che da quando sono stati immessi sul mercato “ha mutato la stessa concezione estetica dello stivale dopo sci”, diventando una icona del design italiano e “della sua capacità di evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica”. Altro fattore determinante per stabilire il possesso del valore artistico è stato il fatto che i Moon boot sono stati esposti al Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del ventesimo secolo a livello internazionale.

Il caso nasce dalla causa instaurata da Tecnica Group, azienda produttrice dei Moon Boot che nel 2013 ha agito nei confronti di un altro produttore di stivali doposci in sostanza identici ai propri sostenendo che la commercializzazione costituiva una violazione dei propri diritti d’autore nonché un atto di concorrenza sleale.

Un’altra rilevante pronuncia che consente di accostare il diritto all’industrial design è arrivata sempre da Milano e ha riguardato le “Pantom Chair” la sedia disegnata da Verner Panton nel 1960 e prodotta in serie nel 1967. La portata innovativa di questa pronuncia risiede nel fatto che i giudici milanesi, nel riconoscere valore artistico alla celebre sedia prodotta da Vitra, hanno definito i criteri per distinguere i prodotti che meritano di essere protetti come opere d’arte applicata. Secondo il Tribunale, alla Panton Chair “risulta attribuita in maniera unanime una capacità rappresentativa delle tendenze anche artistiche del movimento costitutivo dell'industrial design del dopoguerra” (Tribunale di Milano – Sentenza n. 9917/2012).

Ancora da Milano è arrivata un’altra interessante pronuncia che ha confermato che il letto “Nathalie” della società Flou e disegnato dal maestro Vico Magistretti è un’opera tutelabile in base al diritto d’autore e “la produzione su scala industriale non esclude il “valore artistico” di un prodotto (altrimenti ne sarebbe privato tutto l’industrial design)” (Tribunale di Milano - Sentenza n. 7432/2015).

Un altro esempio di tutela autoriale riconosciuta ad opere del design industriale è relativo alla lampada “Arco” di Castiglioni che è stata considerata come un’opera d’arte, dal valore artistico indiscutibile e appartenente a quelle opere di “design storico”, essendo stata esposta anche al MoMa di New York o ancora le opere di Le Corbusier.

In ogni caso, la forte portata innovativa di tale sentenza lascia ipotizzare che anche altre creazioni della moda, possano vedersi riconosciuta la tutela di diritto d’autore.

Foto: Moon boot facebook

Diritto e Pratica
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