Le norme modernizzate della Ue in materia di disegni e modelli sono applicabili dal primo luglio
Il quadro giuridico modernizzato dell'Unione europea in materia di disegni e modelli è, da ieri, primo luglio, pienamente applicabile.
Questa riforma offre un sistema a prova di futuro, digitale e a misura di utente, "meglio allineato agli sviluppi tecnologici e alle esigenze di designer, imprese e professionisti in tutta l'Ue", specifica l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Euipo.
La definizione di "disegno o modello" copre ora esplicitamente l'animazione e il movimento
Il nuovo assetto introduce un quadro giuridico coerente che comprende, come spiega l'Euipo, Eudr: il nuovo regolamento codificato sui disegni e modelli dell'Unione europea, che accorpa tutte le norme Ue in materia; Euddr, il nuovo regolamento delegato, che stabilisce ulteriori norme procedurali; ed Eudir il nuovo regolamento di esecuzione, che fornisce ulteriori dettagli su applicazione, registrazione e altri aspetti.
Insieme, questi strumenti offrono regole più chiare, procedure più snelle e una maggiore certezza del diritto per tutti gli utenti.
I riferimenti obsoleti ai "disegni e modelli comunitari" sono stati sostituiti da una terminologia Ue moderna. Il sistema ora fa riferimento ai "disegni e modelli dell'Unione europea" (Eud), allineando il regime dei disegni e modelli al quadro dei marchi Ue e migliorando la chiarezza generale.
La definizione di "disegno o modello" copre ora esplicitamente l'animazione, il movimento e la transizione, garantendo protezione ai disegni animati e chiarendo l'oggetto della protezione.
Anche il concetto di "prodotto" è stato ampliato e ora include esplicitamente elementi non fisici (digitali), come le interfacce grafiche utente e le disposizioni spaziali di oggetti, pur mantenendo un'ampia copertura per i prodotti industriali e artigianali. Ciò garantisce che la tutela tenga il passo con le moderne pratiche di progettazione e gli sviluppi tecnologici. Il quadro normativo supporta ora tecnologie e formati di progettazione aggiornati. La protezione dei disegni e modelli, prosegue l'Euipo, può ora essere effettuata tramite una rappresentazione dinamica o animata utilizzando formati moderni, come la rappresentazione 3D e i file video che consentono di raffigurare un disegno da tutte le angolazioni. I "disclaimer" visivi possono essere utilizzati per identificare gli elementi per i quali non si richiede la protezione e devono essere applicati in modo coerente in tutte le viste. Ora è possibile presentare fino a 10 viste statiche, consentendo una migliore presentazione dell'oggetto.
Tutte le comunicazioni con l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale sono al 100% elettroniche
Tutte le comunicazioni con l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale sono al 100% elettroniche. I requisiti per la data di deposito sono stati semplificati, sottolinea l'Euipo, ponendo l'accento su una chiara identificazione del disegno o modello (ovvero, l'oggetto per cui si chiede la protezione deve essere chiaramente identificabile). Per esempio, lo sfondo neutro e gli standard di qualità dell'immagine non sono più requisiti per l'ottenimento della data di deposito, a condizione che la rappresentazione del disegno o modello identifichi chiaramente l'oggetto tutelato. Inoltre, la tassa di deposito deve essere pagata entro un mese dal deposito stesso.
Il requisito dell'unità di classe per le domande multiple è stato abolito, consentendo di includere in una domanda multipla disegni e modelli relativi a prodotti appartenenti a classi diverse. Inoltre, ora è possibile depositare fino a 50 disegni o modelli per ogni domanda multipla. I nuovi motivi di rifiuto includono il conflitto con emblemi pubblici e segni protetti dall'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, nonché con simboli di particolare interesse pubblico negli Stati membri.
Il mancato pagamento della tassa di differimento nella fase di deposito comporta ora il rifiuto della domanda di disegno o modello dell'Ue. In base alle nuove regole, la pubblicazione è automatica al termine di un periodo di differimento di 30 mesi. Solo una rinuncia esplicita al disegno o modello differito può impedirne la pubblicazione, e tale richiesta deve essere depositata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento.
Regole e termini più chiari migliorano i procedimenti di rivendicazione della titolarità, consentendo ai legittimi titolari di garantirsi o riappropriarsi della proprietà in modo più efficiente, senza dover richiedere la nullità di un disegno o modello registrato a nome di una persona non autorizzata. La protezione è limitata a quanto mostrato nella domanda: sono protette solo le caratteristiche visibili, riducendo le ambiguità per gli utenti e per i terzi. I diritti esclusivi si estendono ora esplicitamente alla stampa 3D, coprendo la creazione, la copia e la distribuzione di prodotti stampati in 3D contraffatti. I titolari dei disegni e modelli beneficiano inoltre di misure di tutela più stringenti, comprese le azioni contro le merci in transito contraffatte attraverso l'Ue.
Le nuove limitazioni ai diritti sui disegni e modelli dell'Ue consentono a terzi di fare riferimento a un prodotto protetto da disegno o modello laddove sia necessario per identificarlo come appartenente al titolare del diritto. Inoltre, per tutelare la libertà di espressione, sono ora espressamente consentiti gli atti compiuti a scopo di commento, critica e parodia.
Un'eccezione armonizzata a livello dell'Ue ("clausola di riparazione") conferma che i componenti utilizzati esclusivamente per ripristinare l'aspetto originale di un prodotto sono esclusi dalla protezione dei disegni e modelli. Questa eccezione si applica esclusivamente a fini di riparazione, il pezzo di ricambio deve corrispondere all'aspetto del pezzo originale e i consumatori devono essere debitamente informati sulla provenienza commerciale.
I titolari di Eud registrati possono ora contrassegnare i propri prodotti con un nuovo simbolo di registrazione "Ⓓ"che indica la protezione del disegno o modello. Ciò contribuisce a scoraggiare le contraffazioni e facilita la commercializzazione dei prodotti che incorporano un disegno o modello Ue registrato.
Procedura di nullità semplificata
I procedimenti di nullità sono stati chiariti per migliorare la prevedibilità e la certezza del diritto. I requisiti di deposito sono ora specificati per ciascun motivo di nullità. I richiedenti devono dimostrare un interesse legittimo quando contestano disegni o modelli rinunciati o decaduti. Le domande di nullità basate su disegni o modelli anteriori sono ora indipendenti dal momento della loro divulgazione.
È consentita la prova online dei diritti anteriori e le traduzioni delle prove sono richieste se esplicitamente sollecitate. Regole chiare disciplinano anche la lingua e la priorità nei conflitti. Inoltre, una nuova procedura di esame prioritario per le domande di nullità dei disegni e modelli consentirà agli utenti di ricevere le decisioni più rapidamente rispetto al passato. Questa procedura si applica solo alle domande basate sull'articolo 27, paragrafo 1, lettera b) dell'Eudr in combinato disposto con gli articoli 6 e/o 7 dell'Eudr, qualora il titolare del disegno o modello Ue registrato contestato non presenti una risposta in sua difesa.
L'allegato I dell'Eudr introduce una struttura delle tasse più chiara e accessibile all'utente, che comprende: una tassa di domanda unica che copre la registrazione e la pubblicazione; tasse a forfait per i disegni e modelli aggiuntivi nelle domande multiple; e tasse di rinnovo aggiornate.
Molte tasse amministrative sono stato abolite, riducendo l'onere economico per gli utenti
Inoltre, la direttiva (Ue) 2024/2823, the Recast directive, è stata adottata come parte del nuovo pacchetto legislativo dell'Ue sui disegni e modelli. Essa rafforza il quadro di cooperazione invitando gli uffici della proprietà intellettuale dell'Ue a cooperare efficacemente tra loro e con l'Euipo per promuovere la convergenza di pratiche e strumenti in relazione all'esame, alla registrazione e alla nullità dei disegni e modelli, nonché in altre aree di rilievo per la tutela dei disegni e modelli nell'Ue. Uno dei principali traguardi della direttiva è l'introduzione di una "clausola di riparazione" a livello dell'Ue (articolo 19) che consente la riproduzione di pezzi di ricambio dipendenti dalla forma (form-dependent) al fine di riparare un prodotto complesso.
Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, della Recast directive e all'interno del Quadro di cooperazione europea previsto dal Piano strategico 2030, la Rete della proprietà intellettuale dell'Unione europea ("Euipn") ha stabilito standard comuni da applicare ai requisiti e alle modalità di rappresentazione dei disegni e modelli in una comunicazione comune che è stata adottata dal consiglio di amministrazione a maggio. Ciascun ufficio stabilirà la propria tempistica di attuazione, tenendo conto del fatto che la Recast directive dovrà essere recepita entro il 9 dicembre 2027.
OPPURE ACCEDI CON