Ecco come i marchi possono difendersi dalle repliche dei loro prodotti
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Uno dei temi del momento è quello dei dupe, repliche di prodotti ricercati, che non vengono presentate come i prodotti originali e non ne riportano i marchi verbali, ma che con il loro agganciamento parassitario capitalizzano ingiustamente la brand reputation e la creatività di altri. Al riguardo ci sono due false convinzioni: la prima è che non vi siano i mezzi per difendersi; l’altra è che la problematica non riguardi le piccole e medie imprese. Riguardo la prima convinzione, è invece assolutamente possibile impostare un’ottima strategia preventiva. Infatti, sebbene i dupe non riportino il marchio denominativo del prodotto imitato, tuttavia ne copiano la forma, che può essere tutelata in vari modi. Quindi una efficace strategia è tutelare tutto ciò che nella forma del prodotto è distintivo o ha un carattere individuale.
Il carattere distintivo appartiene agli elementi che permettono ai consumatori di identificare un prodotto come proveniente da una data impresa, mentre la forma di un prodotto ha carattere individuale quando suscita in un utilizzatore informato un’impressione differente da quella di qualsiasi altro prodotto già esistente.
Un primo strumento di tutela è la quindi la registrazione come design
Un primo strumento di tutela è la quindi la registrazione come design (ovvero disegno o modello registrato) della forma del prodotto, di suoi particolari rilevanti, del suo packaging o di suoi elementi decorativi, sempre che questi abbiano carattere individuale.
Se il prodotto, dei suoi particolari, il suo packaging, o degli elementi posizionati in un certo modo, o il suo pattern, abbiano carattere distintivo (pensiamo, come esempi noti a tutti, ad alcune boccette di profumi, alla Birkin di Hermes e anche alla sua chiusura, alle strisce dell’Adidas, al pattern della Burberry), è possibile ottenere la tutela del prodotto/particolare/packaging/pattern attraverso il marchio di forma, di posizione o a motivi ripetuti. Anche un logo senza alcun elemento verbale può essere registrato come marchio (pensiamo ai due cerchi della Mastercard). E persino un colore o una combinazione di colori, a patto che siano distintivi, possono essere tutelati come marchi.
Falso pensare che un dupe non sia un prodotto contraffatto solo perché non riporta un marchio verbale
Quindi è falso pensare che un dupe non sia un prodotto contraffatto semplicemente perché non riporta un marchio verbale, e che non si possano mettere in atto strategie preventive per tutelare i prodotti del proprio brand.
Marchi e disegni e modelli registrati permettono anche di accedere a forme di tutela quali le registrazioni doganali e le procedure di takedown sul web, entrambe molto efficaci per contrastare le contraffazioni.
L’altra falsa convinzione è che i piccoli stilisti e le piccole imprese non siano interessati dal fenomeno dupe. Infatti le copie riguardano a volte prodotti non costosi, ma che piacciono al pubblico. L’Ia permette alle grosse imprese attive nella commercializzazione di dupe di analizzare le ricerche degli utenti su internet, e inviare immediatamente in produzione gli articoli per cui sia stato riscontrato l’interesse del web.
Le piccole e medie imprese non possono certo competere con i prezzi bassi e gli alti tassi di produzione del fast fashion, per cui una efficace strategia preventiva può essere determinante nel proteggere le proprie creazioni. Non scordiamoci infine che i portafogli marchi e design sono pubblici e liberamente consultabili, per cui una buona strategia di tutela IP può rivelarsi anche un ottimo deterrente.
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