La procedura di registrazione del marchio
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Vi è chi crede che il marchio, una volta depositato, sia automaticamente registrato. In realtà vi è una procedura che porta all’ottenimento della registrazione, e che descriveremo brevemente per quanto concerne i marchi nazionali italiani e i marchi dell’Unione Europea.
Il primo passo dopo il deposito è l’esame della domanda di marchio, esame che verte sul rispetto delle formalità di deposito e sui requisiti assoluti, ovvero: la capacità distintiva, l’assenza di decettività e la liceità.
La capacità distintiva
La capacità distintiva: il segno deve essere percepito dai consumatori come elemento identificativo di un particolare prodotto o servizio. Non potrà essere quindi registrato come marchio un segno totalmente descrittivo dei prodotti e/o servizi a cui si riferisce, o un elemento figurativo estremamente semplice (per esempio, un punto o una semplice linea retta non potranno essere percepiti come segni distintivi), o un elemento figurativo di uso comune (la semplice rappresentazione di una foglia di vite non sarà distintiva per il vino), o un segno divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio (Cellofan, per esempio, è la volgarizzazione del marchio registrato per la pellicola alimentare). Per quanto riguarda i marchi di forma, non potranno essere registrati se consistano in una forma o altra caratteristica dovute alla natura del prodotto, se siano forme necessarie per ottenere un risultato tecnico, o se siano forme che attribuiscano un valore sostanziale a prodotto (diversamente la registrazione come marchio sarebbe un escamotage per ottenere tutela potenzialmente perpetua su una forma determinante per il successo commerciale di un prodotto).
L’assenza di decettività
L’assenza di decettività, ovvero il segno non deve trarre in inganno il pubblico, per esempio sulla la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.
La liceità
La liceità: il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buoncostume.
Una volta che la domanda abbia passato con successo l’esame, il marchio viene pubblicato.
Sia l’Uibm (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per i marchi italiani, sia l’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) per i marchi Ue non svolgono un esame di novità, ovvero non vanno a verificare se esistano marchi/domande di marchio anteriori identici o simili registrati/depositati per prodotti e/o servizi identici o affini. Eventuali terzi titolari di tali diritti avranno però tre mesi di tempo, dalla data di pubblicazione, per proporre opposizione contro la domanda di marchio..
Nel caso non sia stata proposta alcuna opposizione, o la stessa si sia chiusa con esito positivo per il titolare della domanda, il marchio ottiene la registrazione, e viene emesso il relativo attestato (per i marchi italiani) o certificato di registrazione (per i marchi Ue).
Da questo momento in poi può essere utilizzato, ed è consigliabile venga utilizzato, per informare i terzi che un dato marchio è registrato, il simbolo ®.
I marchi italiani e dell’Unione Europea hanno durata di dieci anni a partire dalla data di deposito (non di registrazione). Quindi i diritti sul marchio risaliranno comunque alla data di deposito. Il marchio potrà poi essere rinnovato per un numero illimitato di volte. A differenza del brevetto o del modello registrato (che tutela la forma del prodotto) il marchio ha quindi una durata potenzialmente illimitata.
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