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Sconti online: per Altroconsumo pochi sono indicati correttamente

Scritto da Isabella Naef

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Sconti Credits: Pexels, Karolina Grabowska
Secondo un'inchiesta di Altroconsumo che ha preso in esame noti siti di ecommerce solo una minoranza di questi rispetta le nuove norme del Codice del consumo. L'articolo 17-bis del Codice del consumo dice infatti che "ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione". In pratica, per permettere al consumatore di confrontare i prezzi e comprendere se lo sconto è conveniente, ogni annuncio di riduzione del prezzo di un prodotto deve essere accompagnato dall’indicazione di un prezzo di riferimento, cioè del prezzo più basso a cui è stato venduto il prodotto nei 30 giorni precedenti. Se gli sconti offerti sono progressivi, il prezzo di riferimento resta fisso.

Tra i siti promossi da Altroconsumo ci sono Yoox e Sephora

Secondo l’indagine di Altroconsumo, i cui risultati verranno inviati all’Antitrust, la maggior parte degli ecommerce continua a indicare un prezzo pieno, solitamente barrato e seguito dal prezzo scontato, ma non è dato sapere se il prezzo pieno sia effettivamente il prezzo precedente più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti oppure quello di listino. Tra questi H&M, Adidas, Manomano e Mondadori", spiega l'associazione fondata cinquanta anni fa che raggruppa 314mila soci.

"Alcuni ecommerce hanno mal interpretato le nuove regole indicando le riduzioni di prezzo in modo non conforme o in maniera poco chiara e trasparente. Troviamo tra questi Amazon, Ebay, Qvc, Asos e Zalando. Altri ancora indicano lo sconto solo a seguito dell’applicazione di un “coupon” generato e fornito dallo stesso professionista sul sito, sottraendosi di fatto all’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti, come nel caso di Prenatal e Zooplus. I siti promossi, invece, che indicano chiaramente che il prezzo barrato soggetto a offerta è il più basso praticato per quel prodotto nel mese precedente, sono MediaWorld, Unieuro, Comet, Monclick, Yoox e Sephora", si legge nell'inchiesta dell'associazione.

"Negli anni abbiamo visto prezzi di partenza scelti arbitrariamente dai venditori: talvolta veniva messo il prezzo di listino (un prezzo irreale che già dopo poche settimane dal lancio di un prodotto nessuno più era disposto a pagare), altre volte viene indicato il "prezzo medio" o addirittura il prezzo più alto a cui è stato venduto il prodotto (perché la differenza col prezzo finale scontato risulti la più ampia possibile). Tuttavia, dal primo luglio, questa arbitrarietà nella scelta del prezzo di partenza, non è più permessa. A partire da questa data è infatti entrata in vigore una modifica del Codice del consumo che riguarda, tra le altre cose, anche le modalità con cui va esposto il doppio prezzo in caso di promozioni", aggiunge Altroconsumo.

Il nuovo Codice del consumo indica che oltre al prezzo di riferimento il venditore è libero di indicare anche altri prezzi applicati al prodotto, per esempio il prezzo di listino o il prezzo medio di vendita nell’ultimo mese, ma queste informazioni devo essere date in aggiunta al prezzo di riferimento. È fondamentale, peraltro, che l’informazione su un prezzo di confronto sia inserita, anche graficamente, in un contesto che non crei confusione e non distolga l’attenzione del consumatore dalle informazioni essenziali.

Insomma, i prezzi devono essere indicati con chiarezza e la pubblicità non deve confondere il consumatore sulla reale convenienza dell’acquisto; infatti, è considerata pratica scorretta qualsiasi omissione, ambiguità e ogni informazione che crei confusione sul prezzo, sul modo in cui è calcolato o sugli sconti. E questo indipendentemente dal canale di vendita: queste regole infatti valgono non solo nei negozi fisici ma anche per le vendite sui siti online di ecommerce, spiega Altroconsumo.

Per Altroconsumo alcuni siti si sono limitati a lasciare la presentazione dei prezzi com'era prima della nuova normativa, mentre altri sembrano aver male interpretato le nuove regole indicando le riduzioni di prezzo in modo, secondo l'Associazione, non conforme o quanto meno in maniera poco chiara e trasparente.

Una parte dell'inchiesta ha preso in considerazione i volantini pubblicitari che, "quando annunciano una riduzione di prezzo, devono rispettare il nuovo art. 17 del codice del consumo indicando, come prezzo di partenza, quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti".

"Da una panoramica sui volantini attualmente in circolazione abbiamo notato come nella generalità dei casi i prezzi dei prodotti in offerta siano ancora indicati alla “vecchia maniera”: il prezzo di partenza, quello barrato insomma, non riporta nessuna ulteriore specifica. Sarà il prezzo di listino? O quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti? Impossibile capirlo. Accade anche ai negozi, come quelli di elettronica, che online si comportano virtuosamente. Ci aspettiamo anche in questi casi maggiore trasparenza", spiega Altroconsumo.

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