Da domenica 27 settembre arriva il divieto di slogan ambientali generici
Novità imminenti per il settore retail e per l'ecommerce. Dal 27 settembre, infatti, entra in vigore la riforma del Codice del consumo (d.lgs. 30/2026, recepimento della Direttiva Ue 2024/825). Per negozi fisici e piattaforme online arrivano, tra gli altri, l’obbligo dell’avviso armonizzato europeo e il divieto di slogan ambientali generici o basati su compensazioni.
In concreto, quindi, cambia radicalmente il quadro informativo per chi vende beni ai consumatori in Italia. La riforma interviene sul Codice del consumo introducendo standard visivi uniformi a livello europeo per la garanzia legale di conformità e per le garanzie commerciali di durabilità, vietando al contempo pratiche commerciali ingannevoli legate all’obsolescenza e al greenwashing.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) vigilerà sull’applicazione delle nuove disposizioni: "le violazioni ricadono infatti nella disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette, con il potere per l’autorità di disporre la cessazione delle condotte, ordinare la pubblicazione dei provvedimenti e irrogare sanzioni pecuniarie", afferma l’avvocato Christian Caserini di Lca Studio Legale.
Tra le novità figura l'obbligo di esporre l’avviso armonizzato ufficiale sulla garanzia legale (senza alterazioni)
"Dal 27 settembre 2026, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, scatta l'obbligo di ricordare l’esistenza della garanzia legale di conformità (artt. 128 e ss. Codice del consumo) e la durata minima di due anni usando esclusivamente il modello standard europeo", spiega, attraverso una nota, Caserini.
Per i punti vendita fisici l'avviso deve essere esposto in modo chiaramente visibile in cassa o aree di passaggio), in formato non inferiore a un A4, riproducibile a colori o in bianco e nero, senza alcuna modifica a grafica, contenuti o Qr code. Per l'ecommerce va reso disponibile prima della conclusione dell'acquisto, obbligatoriamente a colori, in posizione accessibile e con Qr code perfettamente funzionante.
Quando si tratta di beni usati: l'avviso va esposto tassativamente anche per l'usato, pur rimanendo valida la facoltà di concordare un termine di garanzia ridotto (mai inferiore a un anno), approfondisce l'avvocato di Lca Studio Legale.
I retailer, inoltre, sono anche chiamati a riprogettare il percorso precontrattuale e il checkout online
"Per le vendite digitali, l’informazione sulla garanzia commerciale di durabilità deve apparire in modo chiaro ed evidente immediatamente prima dell’inoltro definitivo dell’ordine. È consentita una visualizzazione “annidata”, purché l'etichetta completa compaia al primo click, tocco o passaggio del cursore. Vanno inoltre integrate le informative precontrattuali sulle opzioni di consegna a minor impatto ambientale (se realmente disponibili) e sui servizi post-vendita", spiega Christian Caserini.
Bonificare i claim ambientali generici su store, packaging e advertising è una delle altre novità cui i retailer devono attenersi
"La riforma inserisce nella black list delle pratiche in ogni caso sleali (allegato I al Codice del consumo) l’uso di espressioni generiche come “green”, “ecologico”, “sostenibile” o “rispettoso dell’ambiente” se non supportate da un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. È vietato anche vantare come distintivo un beneficio che riguarda solo una singola componente o attività dell'impresa, oppure spacciare come valore aggiunto caratteristiche che costituiscono semplici obblighi di legge previsti per tutti i prodotti della categoria", osserva Caserini.
La nuova normativa impone anche uno stop a claim fondati sulla compensazione di emissioni di gas serra
"Entra espressamente tra le pratiche sempre vietate qualsiasi comunicazione commerciale che presenti un prodotto con un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra se tale risultato si basa unicamente su meccanismi di compensazione (come crediti di carbonio, riforestazione o compensazione indiretta) anziché su un effettivo abbattimento nel ciclo di vita del bene".
Inoltre, prosegue Caserini, "è vietato esporre marchi, loghi o etichette ecologiche che non siano stati istituiti da un’autorità pubblica o non poggino su un sistema di certificazione verificabile da parte di terzi indipendenti (i bollini di auto-certificazione interna non sono più ammessi). Inoltre, se l'ecommerce include tool o servizi di comparazione basati su parametri ambientali, sociali o di riciclabilità, occorre rendere trasparenti il metodo di confronto, i soggetti comparati e i criteri di aggiornamento dei dati".
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