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Bonus affitti: beneficiari e modalità

Scritto da Isabella Naef

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Passi avanti per i negozianti che sono in affitto. Nei mesi scorsi, a causa del lockdown, infatti, molti negozianti, non avendo potuto fatturare nulla, si sono trovati in difficoltà nel pagare i canoni di locazione, tant'è che molte associazioni di categoria hanno sollecitato misure ad hoc, anche a livello governativo.

Con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'utilizzo del Credito d'imposta introdotto dall'art. 28 del Decreto “Rilancio”, commisurato all'ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

Nel dettaglio, sono beneficiari del credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda le attività con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta è il 60 per cento dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dei canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Condizione necessaria per accedere alla agevolazione è che gli esercenti dell'attività economica abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione (successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare online dell'Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”, previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 giugno 2020 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa), o, in alternativa, può essere ceduto anche parzialmente, fino al 31 dicembre 2021, al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Foto: Pexels

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